Nuove regole per la tutela dei #minori che si trovino in stato di #abbandono o in condizioni di vita inadeguate.
Da sempre il nostro ordinamento si è occupato di provvedere alla tutela dei soggetti minorenni che, loro malgrado, vengano a trovarsi in situazioni di abbandono o in condizioni di vita inadeguate, prevedendo in loro favore uno specifico strumento legislativo, l′art. 403 del Codice Civile, che attribuisce un potere di intervento della Pubblica Autorità e/o dei Servizi Sociali a tutela dell′infanzia nell′individuazione delle soluzioni più idonee alla messa in sicurezza di detti soggetti in un momento di grave difficoltà del nucleo famigliare di appartenenza.
Tale potere di intervento tuttavia, non essendo stato dettagliatamente disciplinato dalla normativa previgente, finiva con il lasciare ampio margine di discrezionalità agli operatori preposti alla relativa applicazione, al punto da determinare, in taluni casi più critici, una vera e propria ingerenza incontrollata, spesso prolungata per un tempo indeterminato, gravemente invasiva dell′autorità amministrativa nella sfera delle relazioni personali e famigliari più intime.
Il problema è stato recentemente risolto con l′emanazione del comma 27 dell′art. 1 della legge n. 206/2021 (Cd. Legge delega per l′efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021), la quale norma ha disciplinato nel dettaglio una serie di passaggi che debbono essere osservati dalla Pubblica Autorità nell′adozione di siffatte gravi misure a tutela di soggetti deboli e disagiati.
La norma ha previsto inoltre delle tempistiche molto stringenti per far si che l′iniziativa assunta dalla Pubblica Autorità venga sottoposta in tempi molto rapidi al vaglio dell′Autorità Giudiziaria, preposta ad un controllo, nel contraddittorio delle parti, sulla correttezza ed appropriatezza dell′iniziativa assunta e delle soluzioni adottate.
Innanzi tutto è opportuno chiarire cosa si intende per Pubblica Autorità legittimata ad intervenire ed in quali situazioni.
Per Pubblica Autorità deve intendersi l′Autorità Amministrativa, ovvero il Sindaco, i Servizi Sociali o gli Organi di Pubblica Sicurezza, non il Pubblico Ministero minorile civile che ha solo poteri di impulso processuale e non è legittimato ad assumere provvedimenti di urgenza a tutela dei minori.
Ogni provvedimento inoltre deve essere assunto con l′ausilio di organi a tutela dell′infanzia.
Occorre trovarsi altresì in una situazione di grave emergenza, ovvero di un′emergenza che necessiti di una sollecita messa in sicurezza del minore, trovandosi lo stesso in stato di abbandono morale e materiale o in una situazione di pericolo per la sua incolumità psico-fisica.
Una volta assunto il provvedimento di allontanamento del minore dal nucleo famigliare non più accudente e di sua messa in sicurezza, entro le 24 ore successive la Pubblica Autorità deve darne immediata comunicazione all′Autorità Giudiziaria, nella persona del Pubblico Ministero, con una relazione corredata da ogni utile elemento istruttorio raccolto sulla situazione del minore, in modo tale che egli possa valutare sommariamente l′adeguatezza del provvedimento assunto e l′eventuale necessità di apertura di un procedimento a tutela del minore avanti al Tribunale per i minorenni territorialmente competente (ovvero quello del luogo di residenza abituale del minore).
Valutata l′adeguatezza del provvedimento e la sussistenza dei presupposti giuridici che ne giustifichino l′assunzione, se non provvede alla revoca del provvedimento stesso, entro le successive 72 ore il Pubblico Ministero deve trasmettere al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente la richiesta di convalida di detto provvedimento e contestualmente, ove ne reputi l′opportunità, dell′apertura di un procedimento per l′assunzione dei provvedimenti di cui all′art. 330 C.C. e art. 333 C.C. di limitazione della responsabilità genitoriale.
Il Tribunale per i minorenni entro le successive 48 ore deve emettere decreto di convalida del provvedimento, deve nominare il curatore speciale del minore e fissare l′udienza di comparizione delle parti entro il termine di 15 giorni per la convalida del decreto e l′assunzione dei provvedimenti indifferibili di cui all′art. 473 bis CPC n.15) a tutela del minore.
Il decreto assunto deve essere notificato alle parti interessate ed al Pubblico Ministero entro il termine di 48 ore.
All′udienza sopra indicata le parti (i genitori del minore) compiranno personalmente con l′ausilio di un difensore, potranno svolgere le proprie difese, le proprie domande e rispondere alle domande loro poste dal Giudice delegato incaricato dal Presidente del Tribunale.
Deve inoltre essere sentito anche il minore direttamente o con l′ausilio di un esperto.
Nei 15 giorni successivi all′udienza il Tribunale per i Minorenni adito in composizione collegiale dovrà pronunciarsi sulla conferma o meno del decreto di convalida del provvedimento assunto, dovrà assumere i provvedimenti indifferibili a tutela del minore e dare disposizioni sul prosieguo del procedimento nel merito.
Avverso il decreto pronunciato dal Collegio le parti (i famigliari) che non fossero d′accordo potranno proporre nei successivi 10 giorni dalla comunicazione un reclamo (art. 739 CPC) davanti alla Corte d′Appello territorialmente competente.
Interessante è notare che secondo il comma 7 del nuovo art. 403 C.C. il mancato rispetto della tempistica fissata dalla medesima norma determina il venir meno dell′efficacia del provvedimento assunto dalla Pubblica Autorità, ovvero ciò accadrà secondo il disposto del comma 27 dell′art. 1 della Legge delega 206/2021 " ...se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti.".
In tal caso il Tribunale per i minorenni nel pronunciare la revoca del provvedimento potrà adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela del minore.
Alla luce di quanto esposto non vi è dunque dubbio che la nuova versione dell′art. 403 C.C. rappresenta un importante passo avanti verso una tutela in emergenza del minore disagiato più in linea con i trattati internazionali (art. 9 Convenzione Onu sui diritti dell′infanzia e dell′adolescenza) e con i principi cardine del diritto nostrano (art. 1 L.184/1983) che vedono proprio nella salvaguardia del minore considerato come parte integrante di un nucleo famigliare naturale e preferenziale come un valore fondamentale ed irrinunciabile da proteggere da ogni possibile forma di limitazione ingiustificata e/o disfunzionale. Avv. Maria Paola Bergamaschi