16-11-2023
Separazione e divorzio dopo la riforma Cartabia e l′intervento nella materia della Suprema Corte con sentenza n. 4311 del 18.10.2023.
A seguito dell′entrata in vigore in data 28/02/2023 della riforma cd. #Cartabia, ad opera dell′approvazione del D.Legisl. 149/2022, di attuazione della Legge Delega 206/2021, si è avuta, oltre ad una complessiva riorganizzazione del processo civile e dell′esecuzione in generale, anche una revisione del processo in materia di famiglia, ed in particolare dei procedimenti di #separazione e #divorzio.
Con la riforma del processo civile è stato infatti introdotto, ex art. 473 bis e ss. C.p.c., un procedimento uniforme per tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minori e della famiglia, per quanto attribuito alla competenza del Tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo per quegli specifici casi che la legge disciplina diversamente, quali ad esempio i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza di sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e per la libera circolazione dei cittadini dell′Unione Europea.
La riforma, pur mantenendo inalterata la disciplina sostanziale sottesa agli istituti della separazione e del divorzio, che continuano a rimanere, per loro diversa natura, istituti distinti ed imprescindibili l′una dall′altro, interviene però, unificandolo, sul procedimento per il loro perfezionamento.
Entrambi possono essere perseguiti mediante due distinte modalità, l′una consensuale, quando vi sia l′accordo tra i coniugi per la separazione e/o il divorzio, ovvero sulle condizioni attinenti al regime famigliare da osservare una volta intervenuto l′allentamento o lo scioglimento dei vincolo matrimoniale, in merito ad esempio all′affidamento e mantenimento dei figli da parte dei coniugi separati o divorziati ed alla riorganizzazione economica della famiglia, le decisioni in merito alla casa coniugale ed alla ripartizione dei beni tra i coniugi, l′altra invece giudiziale quando detto accordo tra i coniugi non venga individuato e si debba quindi ricorrere al contributo del Tribunale per provvedere al regolamento di tali problematiche.
Entrambi i procedimenti si intraprendono con ricorso da presentare al Tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore (art. 473 bis n.11 C.P.C.), se in famiglia vi siano figli minori, maggiori altrimenti nel luogo di residenza di uno dei due coniugi, che deciderà in composizione collegiale.
Con il ricorso deve inoltre essere prodotta tutta la documentazione dalla quale sia possibile ricostruire il tenore di vita della famiglia e dei coniugi singolarmente (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conti bancari, documentazione relativa a eventuali mutui e/o finanziamenti in essere, affitti, spese condominiali, indicazioni di beni mobili ed immobili in proprietà). In presenza di figli minori o maggiori non autosufficienti o portatori di handicap, deve inoltre essere predisposto da ciascuna parte, o dalla coppia genitoriale nei procedimenti consensuali, un piano cd. genitoriale, volto a dare indicazioni al Tribunale sul progetto educativo di crescita e di vita dei minori.
Se il ricorso viene presentato in forma congiunta il Tribunale, convocate le parti personalmente, oppure sentite le stesse per il tramite di memorie scritte, e verificata l′impossibilità di una riconciliazione, procede alla pronuncia di una sentenza che tenga conto dell′accordo raggiunto dai coniugi, se ritenuto conforme alle norme di legge ed all′interesse della prole, diversamente il Tribunale può suggerire alle parti le opportune integrazioni, o modificazioni dell′accordo, oppure rigettare il ricorso.
Se il ricorso viene presentato da uno dei coniugi senza l′accordo con l′altro il Tribunale dovrà esaminare le rispettive domande dei coniugi e provvedere con sentenza motivata al seguito di una compiuta istruttoria su tutte le domande formulate dai coniugi.
Le domande di separazione e divorzio, sia consensuali che giudiziali, come recentemente chiarito dalla sentenza n. 4311 del 18/10/2023 della Suprema Corte di Cassazione, possono inoltre essere proposte cumulativamente con un unico ricorso al Tribunale competente secondo i criteri sopra enunciati, che dovrà pronunciarsi distintamente su entrambi le domande nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge (ovvero dopo sei mesi dalla separazione consensuale, che decorrono ex art. 3 della Legge n. 898 del 1970 sul divorzio dalla data di comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la formalizzazione dell′accordo di separazione o dalla data certificata dell′accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita da avvocati o dalla data dell′accordo formalizzato davanti all′Ufficiale di Stato Civile, oppure dopo un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale), sempre naturalmente nel caso in cui non vi sia stata durante la decorrenza di questi termini una riconciliazione tra i coniugi.
Alla prima udienza davanti al Tribunale se non avviene la conciliazione tra le parti il giudice, ex art. 473 bis n. 22 C.P.C., sentite le stesse ed i rispettivi difensori ed assunte, ove occorra, sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell′interesse delle parti, nei limiti delle domande proposte, e dei figli.
Quando tali provvedimenti hanno carattere economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento.
Tali ordinanze inoltre hanno carattere immediatamente esecutivo e costituiscono titolo per l′iscrizione di ipoteca giudiziale, inoltre esse conservano efficacia anche a seguito dell′estinzione del processo fino a quando non vengano sostituite da altro provvedimento.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento e/o per intraprendere qualsiasi opportuna iniziativa riguardante la materia è possibile prendere contatti con lo studio.
Avv. Maria Paola Bergamaschi