24-06-2021
IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA ED I SUOI RISVOLTI ECONOMICI E SUCCESSORI


Si intende per regime patrimoniale della famiglia il tipo di organizzazione economica o destinazione che i coniugi attribuiscono ai beni e/o proventi dai medesimi personalmente acquisiti in pendenza di matrimonio.
La scelta del tipo di regime patrimoniale della famiglia può avvenire in occasione del matrimonio, con clausola sottoscritta in calce all′atto di celebrazione del matrimonio, o con atto pubblico successivo redatto da notaio a pena di nullità.
L′opponibilità ai terzi del regime patrimoniale dei coniugi dipende invece dalla relativa annotazione della convenzione ai margini dell′atto di matrimonio, con indicazione della data del contratto, il nominativo del notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta del regime di separazione nell′atto di matrimonio.
Recita l′art. 159 Cod. Civ. che Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell′articolo 162 Cod.Civ., è costituito dalla comunione dei beni.
Il che significa che, in assenza di un particolare accordo assunto tra i coniugi nelle forme previste dalla legge, il regime patrimoniale normale della famiglia è il regime di comunione dei beni.

Comunione legale dei beni

In base all′art. 177 Cod.Civ. costituiscono oggetto della comunione patrimoniale dei beni : a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali; b) I frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell′attività separata di ciascun dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Per contro, costituiscono beni personali dei coniugi, seppur vigente la comunione, ex art. 179 Cod.Civ. : a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell′atto di liberalita′ o nel testamento non e′ specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all′esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un′azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche′ la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita′ lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purche′ cio′ sia espressamente dichiarato all′atto dell′acquisto. L′acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell′articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e′ escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall′atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l′altro coniuge).
L′amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente a ciascuno dei due coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l′ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
In caso di disaccordo tra i coniugi relativamente al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, se detto atto è necessario all′interesse famigliare, il coniuge interessato e consenziente può rivolgersi al giudice per ottenere l′autorizzazione al compimento.
Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell′altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili ricompresi nell′elenco di cui all′art. 2683 Cod.Civ. entro un anno dalla data in cui è avvenuta la conoscenza dell′atto ed in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione dell′atto.
Se l′atto non è stato trascritto e dell′atto non si è avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l′azione può essere proposta entro un anno dallo scioglimento della comunione.
I beni della comunione rispondono (art.186 Cod.Civ.): a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell′acquisto; b) di tutti i carichi dell′amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l′istruzione ed educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
La comunione si scioglie per dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per separazione personale, per separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per fallimento di uno dei coniugi.

Il regime della separazione dei beni.
La separazione dei beni è il regime patrimoniale che può essere scelto dai coniugi durante il matrimonio religioso o civile o anche in un momento successivo al matrimonio con atto notarile, che deve essere trascritto su richiesta del notaio entro 30 giorni dalla sottoscrizione nell′atto di matrimonio conservato presso i Registri dello Stato Civile.
In base all′art. 215 Cod.Civ. il regime della separazione dei beni comporta che gli acquisti fatti da ciascuno dei coniugi dopo il matrimonio restino di sua esclusiva proprietà.
Quindi se un coniuge acquista un bene mobile o immobile, come per esempio una casa, ne diventa il titolare esclusivo.
Ugualmente i debiti personali di ciascun coniuge devono essere pagati unicamente dal coniuge che li ha contratti, mentre l′altro coniuge non ne risponde.
I debiti nell′interesse della famiglia invece sono pagati dai coniugi in maniera solidale ed entrambi i coniugi rispondono con i loro beni per i debiti posti in essere da uno solo dei due, da notare che ciò non trova conferma in nessuna legge o articolo del Codice civile, ma negli orientamenti ricorrenti della Giurisprudenza.
Vi è inoltre da dire che il coniuge non titolare dei beni dell′altro, ha, ciò non di meno, sugli stessi un diritto di godimento.
Se nel corso del matrimonio vengono fatti degli acquisti per i quali è complesso stabilire chi sia il proprietario, vale il principio del 50% a testa, salvo che uno dei due coniugi non riesca a dimostrare di esserne il proprietario esclusivo o di possedere una quota maggioritaria. Ciò può essere provato con ogni mezzo.
Entro 30 giorni dalla data di stipulazione, il notaio ne chiede l′annotazione a margine dell′atto di matrimonio negli atti dello Stato Civile.
Da quanto appena illustrato è facile comprendere che tra i principali vantaggi della separazione legale vi è il fatto di semplificare di molto la divisione del patrimonio in caso di separazione, in quanto il patrimonio personale di ciascun coniuge rimane impermeabile alle vicende debitorie ed affari condotti dall′altro coniuge in autonomia.
Il patrimonio personale di ciascun coniuge inoltre viene salvaguardato da eventuali liti successorie in caso di precedente matrimonio.
Il coniuge in separazione dei beni può beneficiare inoltre della agevolazione fiscale per l′acquisto della prima casa, nel caso in cui l′agevolazione sia stata goduta precedentemente dall′altro coniuge.
Dal punto di vista successorio il regime della separazione dei beni impedisce, in caso di prematura morte di uno dei due coniugi, l′intervento nelle vicende successorie relative al suo patrimonio dei famigliari del coniuge superstite, in quanto la successione legittima non prevede l′estensione dei benefici successori agli affini, ovvero ai famigliari del coniuge superstite.
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità non sussistono invece sostanziali differenze con il regime della comunione dei beni, avendone il coniuge superstite e/o il coniuge separato o divorziato con diritto all′assegno di mantenimento sempre diritto, eventualmente in misura ripartita con un precedente coniuge separato e/o divorziato e proporzionale agli anni di durata del matrimonio .
Avv. Maria Paola Bergamaschi