Assegno unico ed universale per figli a carico quale nuovo strumento di sostegno della natalità e della famiglia.
Con la Legge Delega n. 46 del 01.04.2021, pubblicata in G.U. n. 82 del 06.04.2021 ed entrata in vigore il 21.04.2021, sono state poste le basi per l′istituzione dell′assegno unico ed universale per i figli a carico che rappresenta la nuova misura di sostegno al nucleo famigliare immaginata dall′attuale Legislatore.
Tale misura è destinata ad unificare, potenziandoli, anche in misura progressiva, nonché sostituendoli, una numerosa quantità di istituti ed agevolazioni economiche fino ad ora vigenti a sostegno dei figli e del nucleo famigliare.
Il Legislatore si è peraltro dato un tempo di dodici mesi per l′emanazione dei decreti attuativi della nuova normativa.
Dalla lettura della Legge Delega è possibile tuttavia sin d′ora evincere quelli che sono e saranno i principi generali e criteri di applicazione della nuova politica di sostegno alla famiglia.
L′art. 1 della Legge Delega in particolare precisa che :
a)L′accesso all′assegno sarà garantito per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività;
b)L′ammontare dell′assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo famigliare come individuata attraverso lo strumento dell′ISEE, tenendo conto dell′età dei figli a carico e dell′effetto di disincentivo del secondo percettore di reddito in famiglia;
c)La misura dell′assegno sarà modulata, fino all′eventuale suo azzeramento, in ragione di altre prestazioni sociali agevolate percepite dal soggetto avente diritto;
d)Non vi è incompatibilità tra la fruizione dell′assegno rispetto al reddito di cittadinanza;
e)Non vi sarà modulazione delle prestazioni sociali agevolate in favore di figli con disabilità in ragione dell′assegno universale;
f)L′assegno universale verrà ripartito in parti uguali tra i genitori od assegnato per intero a chi esercita la potestà genitoriale. In caso di separazione legale od effettiva o di divorzio l′assegno verrà riconosciuto al genitore affidatario dei figli o, in caso di affidamento congiunto, ripartito in parti uguali tra i genitori in caso di disaccordo;
g)L′assegno verrà corrisposto sottoforma di detrazione di imposta o con erogazione mensile di una somma di denaro;
h)L′assegno è perfettamente compatibile con altri benefici a favore dei figli a carico erogati dalle regioni e degli enti locali;
i)Viene istituito un organismo di controllo, aperto alla partecipazione di associazioni famigliari, per monitorare l′efficacia dell′assegno.
L′assegno inoltre avrà le seguenti caratteristiche : In base all′art. 2 della Legge Delega 46/202 l′assegno universale verrà riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico a cominciare dal settimo mese di gravidanza e per i figli successivi al secondo l′importo dell′assegno verrà maggiorato.
Sarà riconosciuto un assegno mensile di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni a carico a favore del genitore di figli maggiorenni fino al ventunesimo anno di età, che potrà essere corrisposto direttamente al figlio, all′unica condizione che il figlio maggiorenne risulti iscritto ad un corso di formazione scolastica o professionale, svolga un tirocinio ovvero attività lavorativa limitata con reddito complessivo annuo al di sotto di un certo importo, o sia registrato come disoccupato in cerca di lavoro presso un centro per l′impiego o agenzia assimilata o svolga il servizio civile universale.
L′importo dell′assegno potrà essere maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata a seconda delle classificazioni della condizione di disabilità, l′assegno sarà invece riconosciuto senza maggiorazione anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età se il figlio disabile sarà ancora a carico dei genitori.
Verranno inoltre mantenute in vigore le altre misure per il coniuge a carico e per gli altri famigliari a carico diversi dai figli minorenni e/o maggiorenni fino al ventunesimo anno di età, l′assegno unico non sarà inoltre incompatibile con il percepimento del reddito di cittadinanza.
L′assegno verrà inoltre riconosciuto a titolari dei seguenti requisiti :
Il richiedente l′assegno dovrà essere cittadino italiano o di un Stato membro dell′Unione europea, o un suo famigliare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato extraeuropeo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale.
Il richiedente l′assegno dovrà inoltre essere soggetto al pagamento dell′imposta sul reddito in Italia, essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio, essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalita′, della maternita′, dell′infanzia e dell′adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza e/o residenza e/o soggiorno da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Dall′istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono tuttavia derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Modifiche alla normativa vigente:
L′entrata in vigore ed il riconoscimento dell′assegno universale per i figli a carico comporterà il graduale superamento e soppressione delle altre misure a sostegno della famiglia :
1)assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all′articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 2) assegno di natalita′ di cui all′articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all′articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all′articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 3) premio alla nascita, di cui all′articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 4) fondo di sostegno alla natalita′ previsto dall′articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 5) detrazioni fiscali previste dall′articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 6) assegno per il nucleo familiare, previsto dall′articolo del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; 7) assegno per il nucleo familiare, previsto dall′articolo 223/4/2021, nonche′ assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Ciò premesso appare chiaro che il pregio del nuovo sostegno economico per la famiglia sta nel suo carattere di universalità, ovvero nel fatto di essere destinato a tutti i soggetti indistintamente, siano essi lavoratori dipendenti e/o autonomi, fiscalmente capienti e non capienti.
L′assegno inoltre, che in via generale corrisponderà ad un importo di Euro 250 per ogni figlio, sarà caratterizzato da una componente fissa ed una variabile commisurata al reddito complessivo famigliare calcolato attraverso l′indicatore ISEE e sarà proporzionale alle esigenze delle famiglie, ovvero chi ha più difficoltà potrà contare su maggiori importi.
Il dettaglio specifico degli importi verrà invece stabilito dai decreti attuativi della norma.
Ora, considerando che gli assegni al nucleo familiare e altre forme di sostegno attualmente vigenti hanno una sorta di scadenza di riferimento a luglio, è ragionevole pensare che, per evitare sovrapposizioni normative nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, il legislatore chiarirà le caratteristiche applicative della nuova misura proprio a far data dal mese di luglio 2021.
Avv. Maria Paola Bergamaschi