Le nuove agevolazioni fiscali previste per rimettere in moto l′economia nel settore edilizio: Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Superecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate.
Con la Legge di Bilancio 2021, L. 30/12/2020 n. 178, pubblicata in G.U. in pari data ed entrata in vigore il 1/1/2021, sono state riconfermate dal Legislatore tutte le agevolazioni fiscali destinate al settore edilizio, già riconosciute con il Decreto Rilancio D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77, nell′evidente tentativo di contribuire alla più generale ripresa economica messa fortemente in difficoltà dal prolungarsi del fenomeno pandemico.
Numerose sono le misure che sono state messe a disposizione dei proprietari di immobili, che sembrano aver accolto l′iniziativa con grande interesse e favore, al fine di incentivare la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, migliorarne le caratteristiche strutturali, funzionali e di impiantistica, con attenzione particolare rivolta al risparmio energetico ed al rispetto dell′ambiente, contestualmente all′intento di stimolare la ripresa economica.
Venendo all′esame della singole misure adottate dal Legislatore conviene partire da quella di esse che sembra aver riscosso il maggior favore dei contribuenti : il cosiddetto Bonus ristrutturazioni.
Grazie a questa misura i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli fino 31/12/2021 possono portare in detrazione fiscale del 50% le spese sostenute, entro un limite massimo di spesa di Euro 96.000,00.
Detto sconto fiscale è usufruibile in rate annuali di pari importo, ripartibili in dieci anni.
Coloro che svolgono lavori di ristrutturazione possono altresì beneficiare contestualmente al Bonus ristrutturazioni del cosiddetto Bonus mobili ed elettrodomestici, che consiste nella possibilità di detrarre il 50% della spesa sostenuta per l′acquisto di arredi nuovi ed elettrodomestici di classe elettronica A+ e A per arredare l′immobile ristrutturato fino ad un massimo di spesa di Euro 16.000,00.
Per poter beneficiare di detta detrazione occorre svolgere la trasmissione dei dati all′Enea e comunicare i dati relativi alle spese all′Agenzia delle Entrate.
Ulteriori agevolazioni sono previste per quegli interventi eseguiti sul patrimonio edilizio esistente finalizzati a garantire un risparmio energetico o ad incrementare la tenuta strutturale degli immobili rispetto al rischio sismico.
Sono i cosiddetti Ecobonus, Superecobonus, Sismabonus, Bonus facciate. Per andare con ordine, si definisce Ecobonus la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti, sia prima che seconda casa.
Si intendono per contribuenti le persone fisiche residenti o non residenti nel territorio dello Stato, i condomini, gli enti del terzo settore, i contribuenti percettori di reddito d′impresa, ma solo per gli immobili strumentali.
Il bonus è erogato nella forma della riduzione delle imposte dovute nella misura corrispondente alla detrazione riconosciuta, ripartibile in 10 rate annuali di pari importo per i lavori eseguiti dal 01/07/2020 al 30/06/2022. Il termine è del 31/12/2022 se i lavori sono eseguiti in condominio, purchè entro il 30/06/2022 siano stati eseguiti lavori per una percentuale corrispondente al 60% del lavoro complessivo. In base al tipo di lavoro effettuato, le detrazioni variano dal 50% al 65% e possono essere riconosciute anche per lavori di riqualificazione di beni strumentali.
L′Ecobonus può essere richiesto per lavori di riqualificazione energetica quali l′installazione di pannelli solari, di pareti isolanti, di coperture e pavimenti, ma anche infissi e schermature solari.
Tipi di interventi ammessi detrazione aliquota
-Riqualificazione energetica edifici esistenti. Euro 100.000,00 65%
-Coibentazione involucro opaco edifici (pareti, solette disperdenti, coperture su edifici esistenti). Euro 60.000,00 65%
-Sostituzione infissi. Euro 60.000,00 50%
-Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria . Euro 60.000,00 65%
-Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Euro 30.000,00 50-65%
-Acquisto e posa in opera di schermature solari. Euro 60.000,00 50%
-Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione alimentari da biomasse combustibili. Euro 30.000,00 50%
-Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per il riscaldamento o climatizzazione Senza limite di spesa 65%
Parti comuni di edifici
-Interventi di risparmio energetico qualificato, su parti comuni di edifici condominiali o relativi a tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio - Detrazione irpef o ires del 65% con limiti di detrazione previsti dai singoli interventi di risparmio energetico qualificato
-Interventi di risparmio energetico qualificato di parti comuni, di edifici condominiali, che interessano l′involucro dell′edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell′edificio - Detrazione Irpef del 70% con un limite di spesa di Euro 40.000,00 moltiplicato per le unità immobiliari che compongono l′edificio
-Interventi di risparmio energetico effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di Istituti autonomi per le Case Popolari, comunque denominati - Detrazione Ires dal 70 al 75%
Superecobonus al 110%
Con la Legge di Bilancio 2021 è stato inoltre prorogato il Superecobonus del 110% fino al 2022, ovvero la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale, per l′appunto, del 110% del costo dell′intervento per il sostenimento di interventi riconducibili a quelli cosiddetti interventi trainanti, indicati nei commi 1 e 4 dell′art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) sotto elencati, da ripartirsi in 5 rate annuali di pari importo.
Se svolti congiuntamente ad interventi trainanti (di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) inoltre possono usufruire della medesima detrazione del 110% anche gli interventi cosiddetti trainati, che diversamente potrebbero scontare solo la detrazione ordinaria, sempre ammesso però che assicurino un miglioramento di almeno due classi energetiche.
Si definiscono interventi trainanti quelli di : -Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l′involucro degli edificio, compresi quelli unifamigliari, con un′ incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell′edificio medesimo o della unità immobiliare sita all′interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall′esterno;>br> -Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o raffrescamento, e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o raffrescamento, e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamigliari o sulle unita immobiliari site all′interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall′esterno;
-Interventi antisismici (cd. Sismabonus)
Si definiscono interventi trainati : -Efficientamento energetico rientranti nell′Ecobonus del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento; -Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
-Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
-Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
Il Superbonus non spetta per interventi eseguiti su immobili di lusso di categorie catastali A1, A8),A9).
Unica condizione per ottenere la detrazione fiscale è che questo tipo di interventi vengano asseverati da un professionista abilitato che attesti l′esecuzione dei lavori secondo le regole dell′arte ed i materiali previsti dalla legge e che venga garantito il risultato di risparmio energetico con una certificazione detta Attestazione di Prestazione Energetica dell′edificio.
In base alla Legge di Bilancio 2021 art.1 comma 66 lett.q) grava inoltre sui professionisti tenuti alla asseverazione delle opere un′obbligo di assicurazione e tale obbligo può dirsi assolto qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell′articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un′ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch′essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a) ;con massimale minimo corrispondente all′importo dei lavori da asseverare.
Sismabonus
Si intende per Sismabonus quell′incentivo riconosciuto con detrazioni fiscali di variabile entità dal 70% all′85% dell′importo complessivo dell′intervento per l′esecuzione sugli edifici ricompresi in zona sismica 1, 2 e 3 di interventi di miglioramento antisismico che comportino un miglioramento di almeno una classe di rischio sismico dell′edificio.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di Euro 96.000,00 per unità immobiliare e viene erogato in 5 quote annuali di pari importo.
Il Sismabonus puè essere riconosciuto nella maggior misura del 110% quando l′intervento antisismico viene abbinato e/o svolto congiuntamente ad altro intervento di tipologia ricompresa tra i cosiddetti interventi trainanti.
Bonus facciate
Si intende per bonus facciate una detrazione fiscale Irpef e/o Ires massima del 90% degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne di un edificio esistente di qualsiasi categoria catastale situate in zone A e B (ed assimilate) ed anche su immobili strumentali, senza limiti massimi di spesa.
Sono ammesse alla detrazione anche le spese di progettazione e di qualsiasi altra figura professionale collegata all′intervento.
Tale detrazione può essere fruita da qualsiasi soggetto persona fisica, impresa, titolare di partita iva, titolare di diritto reale sull′immobile, ma anche conduttori di immobili in affitto e comodatari, unica condizione per la fruizione della detrazione è che le persone fisiche non titolari di reddito di impresa eseguano i pagamenti nella forma del cosiddetto bonifico parlante, ovvero un bonifico dal quale sia possibile evincere la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori; tale modalità non è richiesta i titolari di reddito di impresa.
La detrazione fiscale verrà fruita in dieci rate annuali di pari importo.
Sono ricomprese tra le opere detraibili tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi ed ornamenti, ma anche gronde, parapetti, pluviali, cornicioni.
Modalità di fruizione delle detrazioni fiscali
Tutte le detrazioni fiscali sopra elencate sono usufruibili in diversi modi da prendere attentamente in considerazione in relazione alla condizione economica personale del contribuente titolare del diritto alla detrazione.
La detrazione fiscale è infatti fruibile personalmente come riduzione delle imposte sul reddito fino alla concorrenza dell′intera imposta dovuta se il soggetto è capiente, ovvero se il soggetto è titolare di reddito sufficiente a generare un debito fiscale corrispondente al valore della detrazione riconosciuta. In tal caso il vantaggio fiscale potrà essere fruito per intero.
Viceversa se il soggetto titolare del diritto alla detrazione è un soggetto fiscalmente incapiente, grazie alle previsioni di cui all′art. 121 D.L. 19/05/2020 n.34 convertito in L.17/07/2020 n.77 è riconosciuta (ed è conveniente prendere in considerazione) la possibilità dello sconto in fattura da concordare con il fornitore che esegue i lavori e/o della cessione del credito di imposta a soggetti qualificati quali istituti di credito bancari e/o finanziari.
Va rilevato tuttavia che lo sconto in fattura può essere di importo massimo corrispondente al corrispettivo dei lavori, ovvero del 100% (e non più del 110%) del corrispettivo anticipato dal fornitore, che si trasforma in un credito di imposta per il fornitore di importo pari alla detrazione, con facoltà di cessione a sua volta di tale importo ad altri soggetti, quali istituti di credito e/o finanziari.
In alternativa, è possibile ottenere la cessione del credito d′imposta corrispondente al valore della detrazione spettante da uno dei soggetti qualificati indicati dalla legge, ma in tal caso occorre tenere in conto che il vantaggio che ne verrà ricavato non sarà più corrispondente all′intera detrazione fiscale spettante in quanto, da tale importo si dovranno scontare le commissioni bancarie quale corrispettivo dovuto all′Istituto di credito per l′adesione all′operazione.
Il credito ceduto sarà a sua volta ulteriormente cedibile dall′istituto di credito cessionario.
La cessione del credito può essere completa e/o effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il cui primo stato deve riferirsi almeno al 30% dei lavori ed il secondo al 60%.
La quota di credito non fruita nell′anno non può essere recuperata negli anni successivi, né richiesta a rimborso.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle opere, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, società ed enti), di istituti di credito ed i intermediari finanziari.
Per procedere allo sconto in fattura ed alla cessione del credito occorre sempre ottenere l′asseverazione delle opere compiute da parte di un tecnico abilitato e nel caso di superbonus anche il visto di conformità apposto da soggetti scelti dal Direttore dell′Agenzia delle Entrate. Entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori è inoltre necessario eseguire la comunicazione all′Enea in modalità telematica.
Per concludere vi è da dire che tutti questi incentivi, che in teoria parrebbero essere destinati ad avere grande successo, in realtà ad oggi non hanno ottenuto il gradimento previsto per l′eccessiva mole delle verifiche da eseguire e della documentazione da acquisire, anche presso i Comuni per la verifica della corrispondenza dell′edificio alla prescrizioni urbanistiche e catastali, quindi, de iure condendo, sarebbe opportuno mettere mano ad una semplificazione della procedura al fine di facilitare l′utilizzo di strumenti che potrebbero fornire un grande contributo alla ripresa economica.
Non a caso è notizia di questi giorni che detti contributi verranno con ogni probabilità prorogati per tutto l′anno 2023 senza limiti percentuali di avanzamento dei lavori e con semplificazione delle procedure di verifica della regolarità edilizia degli immobili e quindi anche di ammissione alla cessione del credito.
Avv. Maria Paola Bergamaschi